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Sospeso l’obbligo di pubblicare redditi e patrimoni dei dirigenti pubblici


 

Il d.lgs. 97/2016 ha esteso gli obblighi di trasparenza di cui al co. 1 dell’art. 14 del d.lgs. 33/2013, inclusi i dati patrimoniali e reddituali, in passato previsti per i soli titolari di incarichi politici, anche ai titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti. 

L’ANAC, con la determinazione n. 241 dell’8 marzo 2017 avente ad oggetto “Linee guida recanti indicazioni  sull’attuazione dell’art. 14 del d. lgs. 33/2013 «Obblighi di pubblicazione concernenti i  titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e  i titolari di incarichi dirigenziali» come modificato dall’art. 13 del  d.lgs. 97/2016”, ha fornito indicazioni per l’attuazione delle disposizioni di cui all’art. 14 cit., e, in  ragione del carattere di novità, ha indicato il termine del 30 aprile 2017 quale termine ultimo per la pubblicazione dei suddetti dati.

Al riguardo, in data 2 marzo  2017 è intervenuta un’ordinanza del TAR Lazio, sez. I-quater, n. 1030/2017 che, su ricorso presentato da dirigenti del Garante della privacy, ha sospeso atti del Segretario generale del Garante medesimo sull’attuazione dell’articolo 14. In data 7 aprile 2017 è stato  notificato all’ANAC un ricorso per l’annullamento, previa sospensiva, delle Linee guida di cui alla determinazione n. 241/2017, nonché di quattro note  rispettivamente della Presidenza del Consiglio di Ministri, del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, del Ministero della Salute e del Ministero  della Giustizia relative alla richiesta di adempimento degli obblighi in parola.  

Nel ricorso si chiede anche la previa disapplicazione dell’art. 14 nella parte in cui prevede la pubblicazione  per i dirigenti pubblici dei dati di cui al co. 1 lettera c), relativi ai  compensi e spese di viaggi di servizio e alla lettera f), relativi ai dati  reddituali e patrimoniali, per contrasto con la normativa UE ovvero, ove  necessario, la rimessione alla Corte di Giustizia dell’UE e alla Corte costituzionale per la questione di compatibilità  di dette disposizioni con la normativa  europea e per contrasto agli artt. 3, 13 e 117 co. 1 della Costituzione.  

Alla luce di quanto sopra, il Consiglio dell’ANAC in data 12 aprile 2017 ha deciso di sospendere l’efficacia della delibera n. 241/2017 limitatamente  alle indicazioni relative all’applicazione dell’art. 14 co. 1, lett. c) ed f)  del d. lgs. n. 33/2013 per tutti i dirigenti pubblici, anche per quelli del  SSN, in attesa della definizione nel merito del giudizio o in attesa di un intervento legislativo chiarificatore.

A tale proposito facciamo presente che, per quanto riguarda gli obblighi per le scuole, le Linee guida Anac avevano già stabilito che "In considerazione delle particolarità delle istituzioni scolastiche, del ridotto grado di esposizione al rischio corruttivo, delle attività da esse svolte, l’Autorità, come anticipato nel PNA 2016 (Delibera n. 831/2016), ritiene opportuno prevedere un adeguamento degli obblighi di trasparenza di cui all’art. 14, in attuazione di quanto previsto all’art. 3, co. 1 ter. Anche le osservazioni ricevute nel corso della consultazione hanno evidenziato la peculiarità della natura e delle funzioni svolte nonché le ridotte dimensioni che caratterizzano le istituzioni scolastiche e che le distinguono dalle altre amministrazioni pubbliche ricomprese nell’art. 1, co. 2, del d.lgs. 165/2001. 

Pertanto, in un’ottica di semplificazione, per i dirigenti scolastici le misure di trasparenza di cui all’art. 14 si intendono assolte con la pubblicazione dei dati indicati al co. 1, lett. da a) ad e), con esclusione dei dati di cui alla lettera f)".

Permane invece l'obbligo per i Dirigenti scolastici di pubblicare, entro il 30 aprile:

  1. provvedimento di incarico (art. 14, co. 1, lett. a);
  2. curriculum vitae (art. 14, co. 1, lett. b);
  3. dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti (art. 14, co. 1, lett. d);
  4. altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti (art. 14, co. 1, lett. e).

Tali informazioni dovranno essere pubblicate sul sito dell’Istituzione scolastica in cui i Dirigenti prestano servizio, nella pagina di “Amministrazione trasparente” > “personale” >“dirigenti”.


Fonte: Sinergie di Scuola

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