PON, procedure per acquisti sotto soglia comunitaria
Riportiamo di seguito la risposta del Miur fornita per le vie brevi alla seguente domanda:
Quali procedure dovranno seguire le Istituzioni scolastiche per l’approvvigionamento di servizi, forniture e lavori il cui importo è inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria?
Fermo restando che le stazioni appaltanti possono scegliere una delle procedure previste dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si ritiene utile precisare che il D.L. 52/2012 e la legge 228/2012 (legge di stabilità del 2013) obbligano le Pubbliche Amministrazioni, ivi comprese le Istituzioni scolastiche, all’approvvigionamento, per qualunque categoria merceologica, mediante l’utilizzo delle Convenzioni-quadro della Consip spa, ove tali convenzioni siano disponibili. L'utilizzazione delle convenzioni presuppone che il servizio o bene offerto risponda in pieno alle caratteristiche della fornitura richiesta e all'importo finanziario disponibile e a quanto previsto dal capitolato specifico della Consip. Ove tale circostanza non si verifichi, infatti, le istituzioni scolastiche possono utilizzare uno degli altri strumenti presenti in Consip, in particolare quindi sarà possibile utilizzare in alternativa il MEPA, oppure potranno scegliere di usufruire di un’altra delle procedure previste dal Codice degli appalti (in particolare art. 36 – contratti sotto soglia – procedure negoziali).
Ciò premesso, tuttavia, per la merceologia relativa ai servizi e ai beni informatici la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), all'art 1, comma 512, nell'ambito della razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici, ha previsto che: "Al fine di garantire l'ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, le amministrazioni pubbliche ...omissis..., provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite Consip SpA o i soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti ...omissis..." Si ritiene, pertanto, che le disposizioni di cui al comma 512 e seguenti costituiscano una norma specifica e limitata ai beni e servizi di natura informatica e che, per questa tipologia di beni e servizi, il legislatore abbia inteso stabilire l'obbligatorietà di utilizzazione degli strumenti di acquisto messi a disposizione dalla Consip s.p.a (convenzioni, accordi quadro, MePA, sistema dinamico di acquisizione) o altre centrali di committenza, lasciando facoltà alle stazioni appaltanti nella scelta dello strumento di acquisizione più idoneo a soddisfare le esigenze specifiche e tecniche del committente, fermo restando, ovviamente, le disposizioni inerenti la soglia comunitaria prevista per ciascuna tipologia di procedura.
In considerazione del fatto che i progetti fino ad oggi approvati nell’ambito del PON riguardano servizi e beni di tipo informatico si dovrà applicare la sopracitata normativa di cui all’art. 1, comma 512 Legge 28.12.2015 n. 208.
Per completare l’informazione si precisa, infine, che le procedure semplificate per la selezione del contraente, previste dall’art. 36 (Contratti sotto soglia) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, hanno sostituito in buona sostanza l’ex art. 125 (Lavori, servizi e forniture in economia) del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. In particolare il comma 2 lettera a) del medesimo art.36 ha previsto la possibilità dell’affidamento diretto e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro; ciò nonostante per le Istituzioni scolastiche trova applicazione il disposto di cui all’art. 34 del D.I. 44/2001, in base al quale, nel caso di forniture di importo compreso tra € 2.000,00 (o il limite preventivamente fissato dal Consiglio d'Istituto scolastico) e 40.000 Euro, Iva esclusa, la procedura comparativa avviene attraverso l’acquisizione di almeno tre preventivi da parte di altrettanti operatori economici, in possesso degli idonei requisiti. Tale indicazione rimane tuttora valida al fine di garantire un’indagine di mercato e l’applicazione del principio della libera concorrenza e comunque in attesa sia della rivisitazione del D.I. 44/01 (Regolamento di contabilità delle istituzioni scolastiche) e sia delle Linee guida che dovranno essere emanate dall’ANAC.
Le procedure negoziate relative ad affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 del Dlgs. 50/2016 per le forniture e i servizi (art.36 comma 2 lett.b), avvengono mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti.